top of page

Giustizia, referendum cosa cambia e perché riguarda l’equilibrio fra i poteri dello Stato. Di Dorotj Biancanelli - Roma

  • 24 feb
  • Tempo di lettura: 3 min

Il 22 e 23 marzo 2026 saremo chiamati a esprimerci su una revisione costituzionale che incide su un equilibrio molto delicato della nostra Repubblica: l’ordinamento della magistratura.

Si tratta di un referendum costituzionale confermativo, per tale ragione non è previsto il raggiungimento di alcun quorum di partecipazione e l’esito dipenderà esclusivamente dalla maggioranza dei voti validamente espressi. È un passaggio non trascurabile, perché attribuisce al voto una valenza pienamente decisiva sull’entrata in vigore della riforma.

Nel dibattito pubblico si parla di “separazione delle carriere” tra giudici e pubblici ministeri. È una definizione efficace, ma non sufficiente a spiegare integralmente la portata della scelta che siamo chiamati a compiere. Non si tratta di cambiare le regole del processo penale né, peraltro, di intervenire direttamente sulle tempistiche della giustizia perché la riforma incide sull’architettura costituzionale che regola l’autonomia della magistratura e i suoi rapporti con gli altri poteri dello Stato.

La legge oggetto del voto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 30 ottobre 2025, modifica gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione.

Oggi il Csm è composto da un organo unico. Con la riforma diventerebbero due organi distinti: uno per i magistrati giudicanti e uno per i magistrati requirenti. Entrambi verrebbero presieduti dal Presidente della Repubblica, ma sarebbero distinti per composizione e funzioni.

Rimane acclarato, almeno formalmente, il principio secondo cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente. Tuttavia, l’articolo 107 verrebbe modificato rendendo esplicita la distinzione tra le funzioni giudicanti e requirenti, che assumono ora una configurazione costituzionalmente separata.

Uno degli elementi più innovativi riguarda la modalità di composizione dei nuovi organi: riassumendo, una parte dei componenti verrebbe individuata tramite sorteggio, sia tra i magistrati sia tra professori universitari e avvocati inseriti in un elenco formato dal Parlamento in seduta comune. Il principio è fissato in Costituzione, mentre il numero dei componenti e le modalità operative saranno definiti da una successiva legge ordinaria.

Un altro cambiamento significativo riguarda lo spostamento della giurisdizione disciplinare. Non sarebbe più il Csm a giudicare eventuali illeciti dei magistrati, ma un nuovo organo denominato Alta Corte disciplinare, composto da quindici membri tra magistrati con lunga esperienza e giuristi di comprovata competenza. Le decisioni di primo grado sarebbero impugnabili davanti alla stessa Alta Corte, secondo modalità che verranno definite dalla legge ordinaria.

La revisione interviene anche sull’articolo 110, confermando il ruolo del Ministro della Giustizia nell’organizzazione e nel funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, in un quadro che ridefinisce gli equilibri dell’autogoverno interno alla magistratura.

Il confronto pubblico si è acceso soprattutto sul tema della vicinanza tra chi accusa e chi giudica. Eppure, secondo i dati dell’Ufficio statistico del Csm, i passaggi da una funzione all’altra hanno riguardato negli ultimi anni percentuali molto contenute dell’organico complessivo.

C’è chi ritiene che la separazione delle carriere rafforzi la terzietà del giudice, in termini pratici, vale a dire che la sua funzione di arbitro imparziale, estraneo alle parti in causa e distante tanto dall’accusa quanto dalla difesa, e contribuisca a ridurre le dinamiche correntizie interne attraverso il meccanismo del sorteggio. Chi, invece, sostiene che la nuova configurazione possa alterare equilibri delicati e che il rinvio a leggi successive lasci spazi di intervento potenzialmente critici per l’indipendenza dell’ordine giudiziario.

Al di là delle appartenenze politiche, la questione è più profonda di quanto possa apparire perché riguarda l’assetto dei poteri su cui si regge la Repubblica. Ogni revisione costituzionale, soprattutto quando incide sulla giurisdizione, modifica uno schema che ha garantito stabilità per decenni.

La giustizia italiana presenta indubbiamente criticità strutturali, ma la domanda che il referendum ci pone, in fondo, è semplice solo in apparenza: quale modello di equilibrio vogliamo per il nostro Stato?

Separare le carriere significa ridefinire l’identità costituzionale del pubblico ministero e del giudice. Mantenere l’assetto attuale significa confermare l’impianto originario della Repubblica.

Dovrebbe essere una scelta di visione istituzionale.

La giustizia, più di ogni altro ambito, chiede misura e soprattutto consapevolezza.

Nelle giornate referendarie saremo chiamati a definire un’idea di equilibrio tra i poteri del nostro Stato che inciderà in maniera rilevante sull’assetto della nostra democrazia.


 
 
 

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
469781816_505385095889085_5555090921928743109_n.jpg

Ciao, grazie per essere passato di qui

Resta sempre aggiornato sui post

Grazie!

bottom of page